Monthly Archives: Maggio 2019

SNARP – LETTERA APERTA AL GOVERNO ITALIANO

Category : Comunicati

image_pdfimage_print

Le richieste SNARP di modifica del sistema di riscossione dei Tributi

Alla cortese attenzione Sigg.ri :

Avv. Giuseppe Conte

Presidente del Consiglio

Roma

On. Luigi Di Maio

Ministro MISE  e del Lavoro

Roma

On. Matteo Salvini

Ministro dell’Interno

Roma

On. Giovanni Tria

Ministro dell’ Economia e Finanza

Roma

On. Avv. Alfonso Bonafede

Ministro della Giustizia

Roma

Oggetto: Appello al Governo   

Nella mia funzione  di  presidente e fondatore nel 1995 dello SNARP, il Sindacato Nazionale Antiusura,  vivo quotidianamente a diretto contatto con la realtà della gran massa di cittadini che sopravvivono con difficoltà la difficile situazione dell’economia del nostro paese, che le opposizioni attribuiscono a responsabilità del Vostro Governo, che invece  io apprezzo e motivo per il quale assumo l’iniziativa di farVi pervenire un mio suggerimento costruttivo. 

Mi riferisco in particolar modo alla rottamazione fiscale criticata da destra e sinistra dai medesimi soggetti che per decenni hanno mal gestito l’Italia, come cosa loro e non degli italiani, situazioni che mi inducono a richiamare  le rivelazioni dell’A.D. di Equitalia Ruffini nel corso dell’audizione del 9 febbraio 2016 in cui ha sintetizzato i dati della  fallimentare  gestione del sistema di riscossione tributi di Equitalia, responsabile della perdita di oltre  1000 miliardi di imposte come da elenco che segue:

Sul monte crediti gestiti sino al 2015 pari a 1058 miliardi di euro:

1) 35 mld non  sono stati incassati i per norme a favore dei contribuenti;

2) 215 mld sono stati annullati con contestazioni;

2) 138 mld sono risultati irrecuperabili da  imprese fallite; 

4)   92 mld sono risultati  irrecuperabili da nullatenenti;

5)   78 mld sono risultati irrecuperabili per decessi e cessazioni di imprese;

6)   28 mld per sospensioni in corso di contenzioso;

7) 314 mld sono  i crediti arrivati alla prescrizione; 

8)   25 mld sono il monte crediti  rateizzate in corso di incasso;

In pratica dei 1058 miliardi di euro, l’incasso medio annuo è stato di circa 5 miliardi, pari ad appena mezzo punto. 

Nel corso dell’audizione, nessun riferimento è stato fatto,  sia in riferimento a quanto è costata  la gestione della struttura Equitalia e quale è stato il rapporto tra costi e produttività, e sia ai  mancati incassi di circa 120 miliardi di euro per le  facili transazioni fiscali negli anni di inter regno dei Pidiesse, di Forza Italia e del tre governi voluti da Napolitano, transazioni concesse a banche, vip, e personaggi legati al sistema politico negli ultimi dieci anni,  in palese violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale, poiché i suoi vertici in  violazione della parità dei diritti hanno consentito transazioni  fiscali  ai principali istituti di credito, e in particolare a Unicredit, € 264ml. su € 1,100ml;  Monte dei Paschi di Siena, € 260ml. su 1.080 ml;  Intesa San Paolo, € 270 ml. su 1.769 ml;  Banca Popolare di Milano, € 200 ml. su 315 ml; Credito Emiliano € 45ml. su 96 ml;   Carige, € 36 ml. su 105 ml; Mediolanum € 66ml su 544 ml. seguite da Deutsche Bank, Fideuram, BNL, Ubi Banca, Banca Popolare dell’Emilia Romagna e  altri istituti minori ai  quali è stato consentito di azzerare i propri contenziosi tributari con transazioni  mediamente  del 15-20% delle somme accertate e dovute.

L’elenco dei soggetti agevolati prosegue con altre inconcepibili agevolazioni concesse a  ricchissimi evasori, come la  sig.ra Angiola Armellini da Roma,  alla quale per circa 2,5 miliardi di evasione totale, è stata consentita la definizione previo  pagamento di  37 milioni di euro, pari all’1,50%  e per  altra e ancora più inconcepibile transazione concessa alla SNAI LOTTOMATICA, concessionaria dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato per i giochi e le lotterie, alla quale a  fronte di accertata evasione per ben 98 miliardi di euro è stata consentita la  transazione previo pagamento di appena  € 2,5 miliardi, equivalenti a meno del  2,6% dell’ evasione accertata e dovuta.

Seguono poi contribuenti  dello spettacolo e dello sport,  da Luciano Pavarotti a Valentino Rossi, da Vissani a Luca Laurenti, al direttore d’orchestra e fu senatore a vita Claudio Abbado, beneficiari fino al 2015 di transazioni  fiscali in misura del 15-20% delle somme  dovute, insieme alla multinazionale Roche Italia che ha definito il debito fiscale di 300 milioni di euro con un  versamento minimale,  come è stato  per la Luxottica e le multinazionali Amazon, Google, Apple, Amazon e altri marchi internazionali e molti  altri ancora.

Infine e solo a fini storici,  è appena il caso di ricordare la  madre della  scandalosa transazione  concessa nel 2006 alla S.S. LAZIO  presieduta da Lotito, a cui il debito tributario è stato  ridotto da 600  a 140 milioni di euro,  con pagamento  in 23 ratei annuali. 

Transazioni che hanno cagionato all’erario perdite per oltre 120 miliardi di euro, cui  vanno sommati agli  oltre 800 miliardi  di euro di imposte prescritte   per inerzia e dolo soggettivo dei responsabili dell’Agenzia e di Equitalia, ovvero tasse per circa  1.000 miliardi di euro, pari al 50% del debito pubblico dissolte per incapacità gestionale degli Enti di riscossione, le cui conseguenze sono  ricadute e ricadono quotidianamente  sulla gran massa di contribuenti poveri, considerati e aggrediti  dal fisco alla stregua di un autentico parco buoi.

Le agevolazioni concesse a soggeti e imprese con piene capacità di adempiere,   hanno determinato autentiche condizioni di diseguaglianza tra i contribuenti, per gli  ingiusti ricarichi tributari attuati  in violazione dell’inalienabile diritto alla pari dignità sociale dei cittadini, ancor più per l’assenza di specifica normativa legislativa e di obbiettive giustificazioni umane e costituzionali, quali,   violazioni dell’art. 3,   “ tutti i cittadini hanno pari  dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,   e dell’’art. 53,  “ tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, poiché il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.  Fatti e circostanze che costituiscono  un’aggravante,  se solo si considera, che  l’Agenzia Entrate e Riscossione,  Equitalia,  Inps  e Inail, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Motivazioni tutte per le quali gli attuali oppositori  del Vostro Governo che criticano le Vs. iniziative di rottamazione e pace fiscale  ben farebbero a guardarsi allo specchio, mentre Voi  non dovreste sottovalutare la possibilità di  nominare una Commissione d’Inchiesta sull’operato dei vertici di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate, e di richiedere alla Corte dei Conti e alla Procura Generale della Cassazione di aprire un fascicolo penale  sulle perdite dei circa 1000 miliardi di tributi, con espressa richiesta di confisca dei patrimoni dei componenti del CdA di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate, insieme a  tutti i funzionari che abusando dei rispettivi ruoli hanno  favorito soggetti  previlegiati a scapito dei contribuenti malcapitati, onde recuperare tutto quanto sarà possibile e soprattutto per dare una risposta forte a quei soggetti politici che dopo essersi arricchiti con prebende e vitalizi da nababbi,  Vi attribuiscono con  convinzione  le loro malefatte, iniziativa che  i  cittadini benpensanti di certo apprezzeranno, per i risvolti che ne potrebbero  conseguire.

Grato se vorrete assumere iniziative a tutela del Vostro operato e di tutti i gli italiani onesti, dichiarandomi a Vostra disposizione, saluto tutti con deferente osservanza.

Roma, 29 aprile 2019

Prof. Francesco Petrino 


Tribunale di Velletri revoca di un decreto ingiuntivo su prestito personale

Category : Giurisprudenza

image_pdfimage_print

Tribunale di Velletri Sentenza del 12/06/2018 n. 1406 – Decreto Ingiuntivo – mancata prova dell’erogazione tramite dichiarazione ex art. 50 TUB – nullità del decreto ingiuntivo opposto – revoca – necessità

tribunale-velletri-sent-120618-1


Esecuzione presso terzi sospensione ordinanza di assegnazione

Category : Giurisprudenza

image_pdfimage_print

Tribunale di Verona Sentenza 21/09/2019 – opposizione 617 cpc – mancata dichiarazione del terzo – sospensione esecuzione – necessita

sentenza-verona-210918

Sospensione del titolo e del precetto di pagamento

Category : Giurisprudenza

image_pdfimage_print

Tribunale di Verona Ordinanza 22/03/2019 n. 1657 – sospensione ex art. 615 coc – inaudita altera parte – mancanza di valido titolo esecutivo

ordinanza-verona-220319



LE NOSTRE PROPOSTE DI LEGGI STORICHE

Category : Proposte di legge

image_pdfimage_print

A far data dal 1995 lo SNARP ha promozionato e contribuito all’attuazione dei sottoindicati provvedimenti legislativi: 

1) Legge n. 480/95 art. 3 bis, statuizione termine di cinque anni per pubblicizzazione protesti da parte della C.C.I.A.; art. 3, comma 4 elevazione termine per pagamento da 24 ore a 60 giorni, per evitarsi la pubblicazione dei protesti. ( legge che ha determinato la corsa ai pagamenti anche dopo i protesti) 

2) Legge n. 108/96, art. 17 per la parte che riguarda la cancellazione dei protesti di assegni pagati, decorsi 12 mesi dall’evento; art. 14 per l’istituzione fondo di solidiarietà vittime usura, e art. 15 per l’istituzione del fondo di prevenzione dell’usura art. 15.

3) Legge 23/2/99 n. 44, art. 20 per conseguire la sospensione per il termine di 300 giorni di tutte le sentenze in danno di vittime dell’usura. ( legge che ha consentito di bloccare già non meno di 5.000 esecuzioni immobiliari) 

4) D.L. 30/12/99 n. 507 di depenalizzazione dei reati minori. Artt. 28-29-30-31-32-33-34-35-36. 

5) Legge n. 235 del 18/8/2000, che consente la cancellazione dei protesti cambiari direttamente presso le Camere di Commercio previa presentazione dell’interessato di titoli pagati e istanza finalizzata.

6) Legge n.210 del 2 agosto 2004 “Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”.

7) Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n.122 “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”. 
Si tratta di una disciplina di tutela per chi abbia acquistato un immobile ancora da costruire, per chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di leasing) che consenta il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire. 
La tutela riguarda anche chi, sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con una cooperativa edilizia per ottenere l’assegnazione in proprietà di un immobile da costruire. Fra gli strumenti di tutela viene previsto l’obbligo di fideiussione e di assicurazione del costruttore promittente, la previsione dei contenuti obbligatori del contratto preliminare, taluni limiti all’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare, l’istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire che abbiano subito una perdita a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure che implicano una situazione di crisi. Con questa legge si colma un vuoto legislativo che vedeva l’Italia, unica in Europa a non avere una legge su questa materia.



IL NOSTRO DISSENSO ALLA PROPOSTA DI DECRETO INGIUNTIVO FAI DA TE

Category : Comunicati

image_pdfimage_print

Verbale del 12 aprile 2019 della convocazione presso il MISE per l’esame critico del decreto ingiuntivo fai da te e la modifica del D.L. 755 del senato

Sono presenti: l’Ing. Sergio Bramini Il Prof. Francesco Petrino per lo SNARP, l’Avv. Biagio Rizzo, l’Avv. Giuseppe Baldassarre, il sig. Alfredo Belluco per Federcontribuenti, la sig.ra Wally Bonvicini + altri.

Va premesso che le odierne osservazioni hanno la sola finalità di tutelare sul medesimo piano, creditori e debitori e che pertanto, le note che seguono non hanno colore politico ma solo l’obiettivo di riequilibrare gli interessi in gioco tra creditori e debitori sul medesimo piano di parità.

Le odierne osservazioni critiche riguardano l’aberrante disegno di legge m. 755, il cui testo contravviene agli artt. 3 – 24 – 111 della Carta Costituzionale, oltre che all’art. 6 della CEDU – 24/10/2004, per le serie motivazioni che seguono:

1) Come è stato affermato in Commissione dall’associazione dei magistrati, il D.I. promosso da un legale comprime il diritto di difesa del debitore, il quale non ha nessuna possibilità di contraddittorio quando deve far valere i propri diritti, infatti il giudice può respingere l’opposizione alla prima udienza, senza svolgere alcuna istruttoria.

2) Del decreto ingiuntivo “fai da te” possono avvalersi, non solo gli imprenditori, ma anche ì le banche e le società di recupero crediti. Contrariamente a quanto sostengono i suoi redattori, il suddetto decreto può essere utilizzato dagli imprenditori per richiedere il pagamento delle fatture, ma altresì dalle banche sulla base degli estratti conto, mentre i documenti sui quali si fonda il credito non sono rappresentati unicamente dalle fatture, ma anche dagli estratti conto bancari.

3) Il disegno di legge lede l’art. 3 della Carta Costituzionale perché, attualmente, solo il giudice terzo ha il potere di controllare se il creditore ha le carte in regola per ottenere un D.I., controllo che verrebbe di fatto a mancare.

4) Come scritto dal Prof. De Santis, ascoltato dalla commissione giustizia e dai redattori, non esiste in nessun ordinamento europeo, né in fonti di diritto, la possibilità che un soggetto diverso dal giudice possa rendere un provvedimento giurisdizionale.

5) Nel disegno di legge non viene precisato il luogo ove il debitore possa proporre opposizione, omissione che finirebbe per generare annose confusioni.

6) Il disegno di legge è slegato rispetto ad altre norme del nostro ordinamento giuridico, poiché prima di rivolgersi ad un giudice, vige l’obbligo di tentare una mediazione tra le parti contrapposte.

7) Il disegno di legge può generare incertezza anche nella parte in cui si condanna il legale che ha proposto opposizione non fondata: si tratta di una forma di dissuasione finalizzata ad indurre il debitore a non proporre opposizione e i legali a rifiutare di tutelare i debitori.

8) Il disegno di legge lede l’art. 24 della Carta Costituzionale, in quanto conferisce al presunto creditore, un diritto che difficilmente può essere contestato dal debitore, in quanto è estremamente facile ottenere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo. Va ricordato che il D.I. è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale su tutto il patrimonio del debitore, al quale sarà impedito di accedere a qualsiasi finanziamento, qualora sia emesso da una banca.

9) Codesto disegno di legge è in netto contrasto con l’art. 5 del programma di governo che recita testualmente: “in materia di recupero forzato dei crediti da parte di banche e società finanziarie, intendiamo sopprimere, qualunque norma che consenta di poter agire nei confronti dei debitori, senza la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.”

10) Il disegno di legge è contrario alle normative sulla privacy in quanto consente al creditore, ancora prima di ottenere il D.I. dal suo legale, di rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere l’autorizzazione per ricercare i beni da pignorare.

Motivazioni obbiettive per insistere sulla opportunità di attenta rilettura degli art. 3, art. 111 e art. 24 della Carta Costituzionale, tenendo in considerazione i pareri manifestati alla Commissione dall’Associazione Magistrati, dal Prof. De Santis e dal Presidente dell’ Associazione Ufficiali Giudiziari d’Europa, oltre che dell’analisi acclusa del centro Studi Giuridici dello SNARP – Sindacato nazionale Antiusura fondato nel 1994.

Roma, 12 Aprile 2019, ore 14.20


OSSERVAZIONI CRITICHE AL D.L. 755
ALL’ATTENZIONE DEI MINISTRI DI MAIO E BONAFEDE


Nello stigmatizzare il disegno di legge senato n. 755 volto a permettere al creditore di munirsi, motu proprio, di un provvedimento monitorio si reputa non potersi prescindere dalla valutazione delle considerazioni critiche che seguono:

Art.1 del disegno di legge.

In primis si vede violato l’art. 111 della Carta Costituzionale sotto il profilo del mancato canone del contradditorio. Questo principio, prima di essere espresso nel comma II dell’articolo in questione peraltro, è riconosciuto come uno dei principi basilari del processo (tradizionalmente enunciato nel brocardo audiatur et altera pars) il cui corollario è il diritto di difesa, già dall’art. 24 Cost.

Ebbene il “processo sommario” promosso e consumato direttamente dall’avvocato “munito di mandato professionale su richiesta dell’assitito che sia creditore….”, vìola quel nucleo sostanziale e irriducibile del diritto in parola che si ritiene sia, invece, così basilare da doversi richiedere in ogni specie di giudizio, quale che sia la struttura dei relativi procedimenti (monitorio, speciale, piuttosto che di merito).

Ma vi è di più: con riferimento al procedimento monitorio, esso non può dirsi incostituzionale solamente perchè alla prima fase proposta “inaudita altera parte”, ci si è posto il problema di “controbilanciare il deficit del contradditorio con i poteri officiosi del Giudice” (Corte Cost. 410/2005).

Non vi è chi non veda come sottrarre anche questi poteri, officiosi, alla valutazione della sussistenza o meno del credito, proprio perchè svolta autonomamente da una parte, è lesiva del comma II 111 Cost..

Inoltre, appare anche lesiva della parità delle parti, di cui sempre al Comma II dell’art. 111 Cost. nella misura in cui sotto il profilo della mancanza della posizione di eguaglianza, parte creditrice e parte debitoria si trovino invece in posizione di disparità (disparità che peraltro contravviene anche alll’art. 6 CEDU nell’ambito del quale la Corte di Strasburgo ha ormai ribadito in maniera granitica “les principe de l’egalitè des armes” – cfr. per tutte C. Edu 28 settembre 2001).


E ancora, non si può sottacere circa il venir meno della terzietà e imparzialità del giudice, di cui sempre al comma II dell’art. 111 Cost., laddove a questa figura si sostituisce direttamente la parte intimante: così facendo si vìola il principio di imparzialità-terzietà così come inteso, connaturale alla funzione giurisdizionale (per tutte C. Cost. 93/1965); principio riconosciuto e posto come centrale per il giusto processo non solo dalla Corte ma anche dall’art. 6 CEDU (cfr. per tutte C.Edu 29 ottobre 2004).


Ma la violazione si palesa anche nell’art. 24 della Costituzione nella misura in cui come detto anche per l’art. 111 Cost, vige il “principio del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell’ambito del giusto processo” (Corte Cost. 305/2002).



Art. 2 del disegno di legge

Parimenti la possibilità da parte creditoria di poter accedere alla ricerca con le modalità telematiche dei beni da pignorare è da ricondursi alla violazione dell’art. 111 e 24 del giusto processo sotto il profilo sopra delineato.

È il caso di evidenziare inoltre come la parole “autorizza” usata nel testo, in luogo di “può autorizzare”, rivela in maniera smaccata la volontà del Legislatore di voler dare senza mezzi temini qualsiatsi tipo di prerogativa al creditore senza voler passare per le “pastoie” giurisdizionali del contradditorio.

Art. 3 del disegno di legge

Ancora più illegittima è la previsione dell’art. 3 (prevista anche nell’art. 1 laddove modifica l’art. 656 quater) in cui prevede, in caso di soccombenza dell’opponente, la motivazione per la quale non ci debba essere condanna per lite temeraria, rivelando come il genus della valutazione delle opposizioni deve essere in primis riferibile solo all’art. 96 cpc.


Infine, tutto il disegno di legge è irragionevole perchè contravviene all’art. 3 della Costituzione.

Infatti se è vero che l’irragionevolezza consiste nel difetto di coerenza tra la norma sindacata e il sistema di riferimento (laddove in un corpus normativo sostanzialmente contemperato tra le esigenze delle due parti in questione – debitore e creditore – il disegno di legge in questione è del tutto a favore del creditore), un altro schema di giudizio in cui il principio di ragionevolezza si articola consiste in una valutazione di congruità tra mezzi e fini (quando cioè emerge che la norma non è in sintonia con la finalità che la ispira, e con la sua ratio: dovrebbe infatti regolare l’escussione dei crediti in un contesto di equo contemperamento e bilanciamento dei valori delle due parti).

Roma, 11 aprile 2019

Centro Studi Giuridici SNARP

Il Presidente

Prof. Francesco Petrino


× SERVE AIUTO?