La Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto sulle clausole vessatorie ora si può sospendere la vendita o l’assegnazione anche con decreto ingiuntivo passato in giudicato

La Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto sulle clausole vessatorie ora si può sospendere la vendita o l’assegnazione anche con decreto ingiuntivo passato in giudicato

Cass Civ. SS.UU. Sentenza del 06/04/20213 n. 9479

Ecco i principi di diritto enunciati dalla Corte:

“Fase monitoria

Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito. “

Eccovi la sentenza integrale



NIENTE ASTA SENZA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Tribunale di Paola – Ordinanza del 8 marzo 2022

ROMA – Con l’ordinanza R.G. 925-1/2021 dell’8 marzo 2022 il dott. Luigi Verracchione del Tribunale di Paola ha sospeso l’efficacia del titolo esecutivo, nel caso di specie un precetto su mutuo che ha dato luogo ad un pignoramento immobiliare seguito da istanza per la vendita dell’immobile.

         Si tratta di una delle tante ordinanze ottenute dai legali dello SNARP, coordinati dal Prof. Avv. Marina Flocco, fondamentale per richiedere  la sospensione dell’esecuzione dei giudizi di primo e secondo grado e sino all’esito della Cassazione, che confermata definitivamente,  oltre a salvare l’immobile pignorato dalla svendita certa all’asta, creerà anche i presupposti per il risarcimento di tutti i danni patiti dall’esecutato.

         Per il medesimo principio, coloro che si ritrovano vittime di esecuzione e o vendita nonostante la indimostrata titolarità del credito, potranno citare per tutti i danni subiti dalle iniziative giudiziarie delle società di gestione dei crediti loro svenduti dalle banche, che hanno avuto per conseguenza svendite all’asta.

         Una condizione che in Italia riguarda oltre 250.000 nuclei famigliari, avverso la quale il Sindacato SNARP combatte dal 1995 una battaglia entrata nel vivo delle aspettative dei cittadini dopo la prima ferrea sentenza n. 1105 depositata il 26 marzo 2013, emessa dal dott. Dessì del Tribunale di Cagliari, che accogliendo le contestazioni mosse daL Prof. Avv. Marina Flocco e dalla dinamica coordinatrice cagliaritana Avv. Gabriella Covacivich, ha revocato la vendita immobiliare in danno di una anziana signora isolana.

         Di qui l’invito a non arrendersi rivolto dallo SNARP ai malcapitati delle case all’asta, per impugnare a denti stretti gli abusi e  le prevaricazioni del sistema bancario senza farsi prendere dallo sconforto e senza arrendersi.

         Il provvedimento apre un positivo spiraglio in favore di tutti i soggetti aggrediti con esecuzioni immobiliari dalle  società di gestione del monte  crediti cartolarizzati in blocco dalle banche, per oltre 500 miliardi di euro a far data dal 1998, anno di introduzione della legge foriera della gravissima elusione fiscale che in tutti questi anni ha consentito a banche e finanziarie di evitarsi il pagamento di oneri tributari per almeno 250 miliardi di euro, ricaduti e prelevati d’imperio dalle tasche dei cittadini contribuenti, contestabili iniziative responsabili di circa un milione di espropriazioni immobiliari nell’ultimo decennio e di altrettanti nuclei famigliari sfrattati dalle loro abitazioni e dai loro affetti più cari.     


Lo SNARP ottiene la prima sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 41 bis legge n. 124/2019

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ROMA – Avanti il Tribunale della capitale, lo SNARP ha ottenuto in data odierna, per un proprio associato, la sospensione dell’esecuzione a seguito di un accordo con il creditore procedente, cosi come previsto dalle nuova norma di legge, introdotta nel dicembre scorso.

L’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 (cd. decreto fiscale), convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 (G.U. 24/12/2019), ha previsto che un mutuatario in difficoltà, che abbia stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa, possa salvare l’immobile pignorato dall’esecuzione forzata attivata non oltre il 30/06/2019, stipulando un accordo con il creditore anche dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita.

La norma, avente finalità esdebitatoria, mira a tutelare i casi più gravi di crisi economica in cui potrebbe trovarsi il debitore e nel caso in cui la banca che ha erogato il mutuo ipotecario, sia titolare di ipoteca di primo grado ed abbia avviato una procedura esecutiva sulla abitazione del debitore.

Il primo comma dell’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 dispone che il debitore che abbia subito il pignoramento, possa chiedere alla banca la rinegoziazione del mutuo. La norma, inoltre, prevede che il debitore, in alternativa alla rinegoziazione, possa chiedere ad una banca terza un finanziamento, anche con l’ausilio di eventuali garanti e con surroga nella garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo esistente anche facendo accesso all’assistenza della garanzia del Fondo prima casa.

Le condizioni per la rinegoziazione del mutuo in essere o per il nuovo finanziamento, sono espressamente definite come eccezionali temporanee e irripetibili:

  1. Il debitore deve essere un consumatore ai sensi di legge;
  2. Il creditore deve essere una banca ovvero una società veicolo di cui alla L. n. 130/1999;
  3. Il credito deve derivare da un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa che rispetti i requisiti previsti dal D.P.R. n. 131/1986, e il debitore deve aver imborsato almeno il 10% del capitale;
  4. Sia in corso un pignoramento notificato tra il 1/01/2010 e il 30/6/2019;
  5. Sia presente nella procedura solo la banca o la società veicolo;
  6. L’istanza può essere presentata una sola volta ed entro e non oltre il 31/12/2021;
  7. Il debito complessivo calcolato non deve superare i € 250.000,00;
  8. L’importo offerto, se l’immobile è già all’asta, non può essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta; se l’immobile è stimato, ma non si è ancora tenuta la prima asta, non deve essere inferiore al 75% del valore stimato dal tribunale; se il debito complessivo è inferiore al 75% dei predetti valori, dev’essere offerto l’intero importo del debito;
  9. Il mutuo rinegoziato o il nuovo non possono superare i 30 anni;
  10. Il debitore deve rimborsare integralmente al creditore le spese liquidate dal giudice;
  11. Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012.

La prima parte del quinto comma dell’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 offre alle parti del processo esecutivo uno strumento tecnicamente simile a quello previsto dall’art. 624 c.p.c., con il vantaggio di ottenere la sospensione dell’azione esecutiva e la ristrutturazione della debitoria sino a 30 anni.

Invero, con istanza congiunta presentata dal creditore e dal debitore, il Giudice dell’esecuzione, valutate le condizioni previste, ordina la sospensione dell’esecuzione, mentre per effetto dell’accordo, si ottiene una riduzione della debitoria complessiva e la sua rateizzazione nel tempo.

Come detto trattasi di una misura straordinaria richiedibile sino al prossimo 31/12/2021, occorre quindi affrettarsi, prima che la disposizione venga meno.


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