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Tribunale di Paola – Ordinanza del 8 marzo 2022
ROMA – Con l’ordinanza R.G. 925-1/2021 dell’8 marzo 2022 il dott. Luigi Verracchione del Tribunale di Paola ha sospeso l’efficacia del titolo esecutivo, nel caso di specie un precetto su mutuo che ha dato luogo ad un pignoramento immobiliare seguito da istanza per la vendita dell’immobile.
Si tratta di una delle tante ordinanze ottenute dai legali dello SNARP, coordinati dal Prof. Avv. Marina Flocco, fondamentale per richiedere la sospensione dell’esecuzione dei giudizi di primo e secondo grado e sino all’esito della Cassazione, che confermata definitivamente, oltre a salvare l’immobile pignorato dalla svendita certa all’asta, creerà anche i presupposti per il risarcimento di tutti i danni patiti dall’esecutato.
Per il medesimo principio, coloro che si ritrovano vittime di esecuzione e o vendita nonostante la indimostrata titolarità del credito, potranno citare per tutti i danni subiti dalle iniziative giudiziarie delle società di gestione dei crediti loro svenduti dalle banche, che hanno avuto per conseguenza svendite all’asta.
Una condizione che in Italia riguarda oltre 250.000 nuclei famigliari, avverso la quale il Sindacato SNARP combatte dal 1995 una battaglia entrata nel vivo delle aspettative dei cittadini dopo la prima ferrea sentenza n. 1105 depositata il 26 marzo 2013, emessa dal dott. Dessì del Tribunale di Cagliari, che accogliendo le contestazioni mosse daL Prof. Avv. Marina Flocco e dalla dinamica coordinatrice cagliaritana Avv. Gabriella Covacivich, ha revocato la vendita immobiliare in danno di una anziana signora isolana.
Di qui l’invito a non arrendersi rivolto dallo SNARP ai malcapitati delle case all’asta, per impugnare a denti stretti gli abusi e le prevaricazioni del sistema bancario senza farsi prendere dallo sconforto e senza arrendersi.
Il provvedimento apre un positivo spiraglio in favore di tutti i soggetti aggrediti con esecuzioni immobiliari dalle società di gestione del monte crediti cartolarizzati in blocco dalle banche, per oltre 500 miliardi di euro a far data dal 1998, anno di introduzione della legge foriera della gravissima elusione fiscale che in tutti questi anni ha consentito a banche e finanziarie di evitarsi il pagamento di oneri tributari per almeno 250 miliardi di euro, ricaduti e prelevati d’imperio dalle tasche dei cittadini contribuenti, contestabili iniziative responsabili di circa un milione di espropriazioni immobiliari nell’ultimo decennio e di altrettanti nuclei famigliari sfrattati dalle loro abitazioni e dai loro affetti più cari.
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ROMA – Avanti il Tribunale della capitale, lo SNARP ha ottenuto in data odierna, per un proprio associato, la sospensione dell’esecuzione a seguito di un accordo con il creditore procedente, cosi come previsto dalle nuova norma di legge, introdotta nel dicembre scorso.
L’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 (cd. decreto fiscale), convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 (G.U. 24/12/2019), ha previsto che un mutuatario in difficoltà, che abbia stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa, possa salvare l’immobile pignorato dall’esecuzione forzata attivata non oltre il 30/06/2019, stipulando un accordo con il creditore anche dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita.
La norma, avente finalità esdebitatoria, mira a tutelare i casi più gravi di crisi economica in cui potrebbe trovarsi il debitore e nel caso in cui la banca che ha erogato il mutuo ipotecario, sia titolare di ipoteca di primo grado ed abbia avviato una procedura esecutiva sulla abitazione del debitore.
Il primo comma dell’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 dispone che il debitore che abbia subito il pignoramento, possa chiedere alla banca la rinegoziazione del mutuo. La norma, inoltre, prevede che il debitore, in alternativa alla rinegoziazione, possa chiedere ad una banca terza un finanziamento, anche con l’ausilio di eventuali garanti e con surroga nella garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo esistente anche facendo accesso all’assistenza della garanzia del Fondo prima casa.
Le condizioni per la rinegoziazione del mutuo in essere o per il nuovo finanziamento, sono espressamente definite come eccezionali temporanee e irripetibili:
La prima parte del quinto comma dell’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 offre alle parti del processo esecutivo uno strumento tecnicamente simile a quello previsto dall’art. 624 c.p.c., con il vantaggio di ottenere la sospensione dell’azione esecutiva e la ristrutturazione della debitoria sino a 30 anni.
Invero, con istanza congiunta presentata dal creditore e dal debitore, il Giudice dell’esecuzione, valutate le condizioni previste, ordina la sospensione dell’esecuzione, mentre per effetto dell’accordo, si ottiene una riduzione della debitoria complessiva e la sua rateizzazione nel tempo.
Come detto trattasi di una misura straordinaria richiedibile sino al prossimo 31/12/2021, occorre quindi affrettarsi, prima che la disposizione venga meno.