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La Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto sulle clausole vessatorie ora si può sospendere la vendita o l’assegnazione anche con decreto ingiuntivo passato in giudicato

Cass Civ. SS.UU. Sentenza del 06/04/20213 n. 9479

Ecco i principi di diritto enunciati dalla Corte:

“Fase monitoria

Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito. “

Eccovi la sentenza integrale


NIENTE ASTA SENZA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Tribunale di Paola – Ordinanza del 8 marzo 2022

ROMA – Con l’ordinanza R.G. 925-1/2021 dell’8 marzo 2022 il dott. Luigi Verracchione del Tribunale di Paola ha sospeso l’efficacia del titolo esecutivo, nel caso di specie un precetto su mutuo che ha dato luogo ad un pignoramento immobiliare seguito da istanza per la vendita dell’immobile.

         Si tratta di una delle tante ordinanze ottenute dai legali dello SNARP, coordinati dal Prof. Avv. Marina Flocco, fondamentale per richiedere  la sospensione dell’esecuzione dei giudizi di primo e secondo grado e sino all’esito della Cassazione, che confermata definitivamente,  oltre a salvare l’immobile pignorato dalla svendita certa all’asta, creerà anche i presupposti per il risarcimento di tutti i danni patiti dall’esecutato.

         Per il medesimo principio, coloro che si ritrovano vittime di esecuzione e o vendita nonostante la indimostrata titolarità del credito, potranno citare per tutti i danni subiti dalle iniziative giudiziarie delle società di gestione dei crediti loro svenduti dalle banche, che hanno avuto per conseguenza svendite all’asta.

         Una condizione che in Italia riguarda oltre 250.000 nuclei famigliari, avverso la quale il Sindacato SNARP combatte dal 1995 una battaglia entrata nel vivo delle aspettative dei cittadini dopo la prima ferrea sentenza n. 1105 depositata il 26 marzo 2013, emessa dal dott. Dessì del Tribunale di Cagliari, che accogliendo le contestazioni mosse daL Prof. Avv. Marina Flocco e dalla dinamica coordinatrice cagliaritana Avv. Gabriella Covacivich, ha revocato la vendita immobiliare in danno di una anziana signora isolana.

         Di qui l’invito a non arrendersi rivolto dallo SNARP ai malcapitati delle case all’asta, per impugnare a denti stretti gli abusi e  le prevaricazioni del sistema bancario senza farsi prendere dallo sconforto e senza arrendersi.

         Il provvedimento apre un positivo spiraglio in favore di tutti i soggetti aggrediti con esecuzioni immobiliari dalle  società di gestione del monte  crediti cartolarizzati in blocco dalle banche, per oltre 500 miliardi di euro a far data dal 1998, anno di introduzione della legge foriera della gravissima elusione fiscale che in tutti questi anni ha consentito a banche e finanziarie di evitarsi il pagamento di oneri tributari per almeno 250 miliardi di euro, ricaduti e prelevati d’imperio dalle tasche dei cittadini contribuenti, contestabili iniziative responsabili di circa un milione di espropriazioni immobiliari nell’ultimo decennio e di altrettanti nuclei famigliari sfrattati dalle loro abitazioni e dai loro affetti più cari.     


Illegittima la variazione unilaterale delle condizioni di conto corrente ai consumatori senza giustificato motivo – bonifico istantaneo modifica peggiorativa delle condizioni

Decisione Collegio di Coordinamento ABF n. 15627/2021

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 218/2017 all’art. 126-sexies del T.U.B. attraverso la soppressione del previgente comma 5 e l’introduzione del comma 4-bis, non hanno carattere innovativo, poiché ribadiscono la necessità di un giustificato motivo alla base delle proposte unilaterali di modifiche contrattuali relative ai servizi di pagamento, ove il cliente è un consumatore, a conferma della previsione già precedentemente in essere in forza dell’abrogato comma 5. “

Dec-20210625-15627

Diritto alla cancellazione dei dati CAI e al risarcimento del danno per omesso preavviso di revoca all’autorizzazione nell’utilizzo della carta di pagamento

Category : Giurisprudenza

Decisioni Collegio di Coordinamento n. 8089/2021

“In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova”.

Dec-20210324-8089

Nulla la clausola di compensazione legale dei saldi debitori di conto corrente senza il consenso dei titolari consumatori

Decisione Collegio di Coordinamento A.B.F. n. 2438/2021

“Qualora i titolari di un conto corrente bancario abbiano manifestato la loro contrarietà alla compensazione legale di un loro debito con il saldo attivo di tale conto, tale compensazione non può operare. 2. La clausola contrattuale, secondo cui il debito dei correntisti nei confronti della banca sarà compensato comunque con il saldo attivo del loro conto corrente, è abusiva nei confronti dei consumatori e pertanto nulla, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, 1° comma, cod. cons. con l’art. 36 cod. cons.

Dec-20210201-2438.pdf



Cassazione Sezioni Unite – Va revocato il decreto ingiuntivo se l’opposto non introduce la mediazione obbligatoria

Category : Giurisprudenza

Finalmente il principio di diritto è stato definito dalla Sezioni Unite Civili n. 19596 del 18/09/2020

19596_09_2020_no-index-1

Tribunale Civitavecchia Ordinanza del 07/06/2019 Sospensione Esecuzione Immobiliare

Category : Giurisprudenza

Esecuzione forzata immobiliare – credito ceduto – mancata prova della cessione del credito al procedente – sospensione dell’esecuzione – necessità


trib-civitavecchia-sospensione-070619


Tribunale di Velletri revoca di un decreto ingiuntivo su prestito personale

Category : Giurisprudenza

Tribunale di Velletri Sentenza del 12/06/2018 n. 1406 – Decreto Ingiuntivo – mancata prova dell’erogazione tramite dichiarazione ex art. 50 TUB – nullità del decreto ingiuntivo opposto – revoca – necessità

tribunale-velletri-sent-120618-1

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