Lo SNARP ottiene la prima sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 41 bis legge n. 124/2019

Lo SNARP ottiene la prima sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 41 bis legge n. 124/2019

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ROMA – Avanti il Tribunale della capitale, lo SNARP ha ottenuto in data odierna, per un proprio associato, la sospensione dell’esecuzione a seguito di un accordo con il creditore procedente, cosi come previsto dalle nuova norma di legge, introdotta nel dicembre scorso.

L’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 (cd. decreto fiscale), convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 (G.U. 24/12/2019), ha previsto che un mutuatario in difficoltà, che abbia stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa, possa salvare l’immobile pignorato dall’esecuzione forzata attivata non oltre il 30/06/2019, stipulando un accordo con il creditore anche dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita.

La norma, avente finalità esdebitatoria, mira a tutelare i casi più gravi di crisi economica in cui potrebbe trovarsi il debitore e nel caso in cui la banca che ha erogato il mutuo ipotecario, sia titolare di ipoteca di primo grado ed abbia avviato una procedura esecutiva sulla abitazione del debitore.

Il primo comma dell’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 dispone che il debitore che abbia subito il pignoramento, possa chiedere alla banca la rinegoziazione del mutuo. La norma, inoltre, prevede che il debitore, in alternativa alla rinegoziazione, possa chiedere ad una banca terza un finanziamento, anche con l’ausilio di eventuali garanti e con surroga nella garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo esistente anche facendo accesso all’assistenza della garanzia del Fondo prima casa.

Le condizioni per la rinegoziazione del mutuo in essere o per il nuovo finanziamento, sono espressamente definite come eccezionali temporanee e irripetibili:

  1. Il debitore deve essere un consumatore ai sensi di legge;
  2. Il creditore deve essere una banca ovvero una società veicolo di cui alla L. n. 130/1999;
  3. Il credito deve derivare da un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa che rispetti i requisiti previsti dal D.P.R. n. 131/1986, e il debitore deve aver imborsato almeno il 10% del capitale;
  4. Sia in corso un pignoramento notificato tra il 1/01/2010 e il 30/6/2019;
  5. Sia presente nella procedura solo la banca o la società veicolo;
  6. L’istanza può essere presentata una sola volta ed entro e non oltre il 31/12/2021;
  7. Il debito complessivo calcolato non deve superare i € 250.000,00;
  8. L’importo offerto, se l’immobile è già all’asta, non può essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta; se l’immobile è stimato, ma non si è ancora tenuta la prima asta, non deve essere inferiore al 75% del valore stimato dal tribunale; se il debito complessivo è inferiore al 75% dei predetti valori, dev’essere offerto l’intero importo del debito;
  9. Il mutuo rinegoziato o il nuovo non possono superare i 30 anni;
  10. Il debitore deve rimborsare integralmente al creditore le spese liquidate dal giudice;
  11. Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012.

La prima parte del quinto comma dell’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 offre alle parti del processo esecutivo uno strumento tecnicamente simile a quello previsto dall’art. 624 c.p.c., con il vantaggio di ottenere la sospensione dell’azione esecutiva e la ristrutturazione della debitoria sino a 30 anni.

Invero, con istanza congiunta presentata dal creditore e dal debitore, il Giudice dell’esecuzione, valutate le condizioni previste, ordina la sospensione dell’esecuzione, mentre per effetto dell’accordo, si ottiene una riduzione della debitoria complessiva e la sua rateizzazione nel tempo.

Come detto trattasi di una misura straordinaria richiedibile sino al prossimo 31/12/2021, occorre quindi affrettarsi, prima che la disposizione venga meno.


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