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La Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto sulle clausole vessatorie ora si può sospendere la vendita o l’assegnazione anche con decreto ingiuntivo passato in giudicato

Cass Civ. SS.UU. Sentenza del 06/04/20213 n. 9479

Ecco i principi di diritto enunciati dalla Corte:

“Fase monitoria

Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito. “

Eccovi la sentenza integrale


I nostri auguri per la SS. Pasqua 2023

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ROMA – La Santa Pasqua per tutti noi rappresenta il miglior momento di riappacificazione sociale e famigliare, nonostante i gravi problemi che agitano l’orizzonte dell’economia e della pace, argomenti cardine per un auspicato futuro migliore.

Per dare un significato di pace alla Festività, noi dello SNARP, col patrocinio di una importante Università, presenteremo a breve al Governo un piano salva case, senza costi aggiuntivi, fattibile grazie ad una nostra formula innovativa che potrà consentire di rimanere ad abitare la casa, pagando un obbiettivo canone di locazione a riscatto per l’ammontare del debito impagato, senza interessi per tutti gli anni necessari al riscatto.

Invitiamo pertanto coloro che vivono la drammatica angoscia delle esecuzioni immobiliari ad inviare la propria manifestazione di interesse a salvare la propria casa al nostro indirizzo e-mail.

Più sarà alto il numero delle manifestazioni più aumenteranno le probabilità di approvazione del progetto sociale.

Questo il nostro augurio, perché ognuna viva una Pasqua di resurrezione e sempre a disposizione di tutti coloro che vogliono tutelarsi contro lo strapotere e gli abusi del sistema bancario e dalle cartolarizzazioni.

Il Presidente Prof. Francesco Petrino

e tutto lo staff SNARP


Auguri di Buone Feste da SNARP

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ROMA – Si informano gli associati che la sede legale di Roma sarà aperta al pubblico nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre 2022 nonché 3 e 4 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 allo ore 19.

Lo Staff dello SNARP augura a tutti, Associati, Amici e Conoscenti un sereno Natale di resilienza.

IL Santo Natale e le festività correlate devono aiutare tutti ad affrontare  e superare gli eventi drammatici che hanno caratterizzato l’anno che ci sta lasciando.

L’atteso 2023  dovrà infondere in tutti noi la speranza dei cambiamenti legislativi di tutela costituzionale  e giudiziaria sempre attesi da consumatori e utenti bancari.


ESTATE 2022 – GLI UFFICI SNARP RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO DAL 1 AL 31 AGOSTO 2022

Category : Comunicati

ROMA – Si rende noto che dal 1 agosto al 31 agosto 2022, la sede Nazionale SNARP sospenderà le proprie attività al pubblico per le vacanze estive.
Saranno sempre disponibili tutti i servizi on-line attraverso il sito snarp.com , mentre per comunicazioni urgenti associati, visitatori e professionisti, potranno inviare comunicazioni tramitel’indirizzo e-mail info@snarp.com.
Buone VACANZE a tutti!!!  


AUGURI PER LE FESTIVITA’ PASQUALI

ROMA – Alle previsioni di un 2022 di ripresa della vita e dell’economia, ci siamo ritrovati ad assistere invece ad un imprevedibile conflitto bellico, aggravato da un selvaggio genocidio e dalla demolizione dell’Ucraina, per le sue scelte democratiche, evento che ha seminato morte e distruzione e da noi condizionato negativamente l’economia.

Tocca a tutti noi caldeggiare una soluzione diplomatica del conflitto, soprattutto per evitare il coinvolgimento di altri Paesi ed escludere ogni rischio di una terza guerra mondiale.

Permane altresì l’instabilità dei contagi, ormai al terzo anno, nonostante le multiple dosi, anche per questo tutti noi siamo chiamati a mantenere le corrette abitudini.

Considerazioni per le quali formuliamo ai nostri associati e sostenitori l’augurio di una serena Pasqua, auspicando una reale inversione della pandemia e della guerra in Ucraina.

Il Presidente e tutto lo staff SNARP




NIENTE ASTA SENZA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Tribunale di Paola – Ordinanza del 8 marzo 2022

ROMA – Con l’ordinanza R.G. 925-1/2021 dell’8 marzo 2022 il dott. Luigi Verracchione del Tribunale di Paola ha sospeso l’efficacia del titolo esecutivo, nel caso di specie un precetto su mutuo che ha dato luogo ad un pignoramento immobiliare seguito da istanza per la vendita dell’immobile.

         Si tratta di una delle tante ordinanze ottenute dai legali dello SNARP, coordinati dal Prof. Avv. Marina Flocco, fondamentale per richiedere  la sospensione dell’esecuzione dei giudizi di primo e secondo grado e sino all’esito della Cassazione, che confermata definitivamente,  oltre a salvare l’immobile pignorato dalla svendita certa all’asta, creerà anche i presupposti per il risarcimento di tutti i danni patiti dall’esecutato.

         Per il medesimo principio, coloro che si ritrovano vittime di esecuzione e o vendita nonostante la indimostrata titolarità del credito, potranno citare per tutti i danni subiti dalle iniziative giudiziarie delle società di gestione dei crediti loro svenduti dalle banche, che hanno avuto per conseguenza svendite all’asta.

         Una condizione che in Italia riguarda oltre 250.000 nuclei famigliari, avverso la quale il Sindacato SNARP combatte dal 1995 una battaglia entrata nel vivo delle aspettative dei cittadini dopo la prima ferrea sentenza n. 1105 depositata il 26 marzo 2013, emessa dal dott. Dessì del Tribunale di Cagliari, che accogliendo le contestazioni mosse daL Prof. Avv. Marina Flocco e dalla dinamica coordinatrice cagliaritana Avv. Gabriella Covacivich, ha revocato la vendita immobiliare in danno di una anziana signora isolana.

         Di qui l’invito a non arrendersi rivolto dallo SNARP ai malcapitati delle case all’asta, per impugnare a denti stretti gli abusi e  le prevaricazioni del sistema bancario senza farsi prendere dallo sconforto e senza arrendersi.

         Il provvedimento apre un positivo spiraglio in favore di tutti i soggetti aggrediti con esecuzioni immobiliari dalle  società di gestione del monte  crediti cartolarizzati in blocco dalle banche, per oltre 500 miliardi di euro a far data dal 1998, anno di introduzione della legge foriera della gravissima elusione fiscale che in tutti questi anni ha consentito a banche e finanziarie di evitarsi il pagamento di oneri tributari per almeno 250 miliardi di euro, ricaduti e prelevati d’imperio dalle tasche dei cittadini contribuenti, contestabili iniziative responsabili di circa un milione di espropriazioni immobiliari nell’ultimo decennio e di altrettanti nuclei famigliari sfrattati dalle loro abitazioni e dai loro affetti più cari.     


Auguri di buone feste da tutto il Sindacato Nazionale Antiusura

Stiamo per entrare nel terzo anno condizionato dal Covid-19 e varianti, pur con il 95% della popolazione vaccinata, i dati epidemiologici ci riportano all’inverno 2020, in cui la popolazione nemmeno era stata sottoposta alle immunizzazioni.

Ormai il termine certezza è da considerarsi abrogato, considerando che ogni provvedimento istituzionale diviene foriero di contestazioni in ogni settore, dalla sanità alla pubblica amministrazione, dalla previdenza alla giustizia.

A tutela dei nostri associati sin dal 1995 contrastiamo la burocrazia e la malagiustizia, per l’inerzia e le forzate interpretazioni normative che impongono a lor uso e consumo, anziché per le reali finalità della popolazione.

In Italia, oltre 250.000 famiglie vivono l’incubo della imminente asta della casa, perché non esiste Costituzione per la tutela di chi perde il lavoro e rimane indebitato, né di quanti quotidianamente sono costretti a riflettere se sacrificare o meno il cibo per le rate del mutuo, che invece basterebbe ridurre per legge.

I nostri legali si assumono l’onere di mettere in campo ogni possibile azione per salvare le case e i risparmi degli italiani, in ognuna delle nostre regioni.

Quest’anno pertanto dedichiamo a loro il nostro augurio speciale, di riuscire a salvarVi da questo incubo.

Estendiamo a tutti i nostri associati, i sostenitori e alle loro famiglie, infiniti auguri per una effettiva ripresa economica nel anno che verrà.

Francesco Petrino – Presidente e tutti i Componenti dello Staff Adiuban


Illegittima la variazione unilaterale delle condizioni di conto corrente ai consumatori senza giustificato motivo – bonifico istantaneo modifica peggiorativa delle condizioni

Decisione Collegio di Coordinamento ABF n. 15627/2021

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 218/2017 all’art. 126-sexies del T.U.B. attraverso la soppressione del previgente comma 5 e l’introduzione del comma 4-bis, non hanno carattere innovativo, poiché ribadiscono la necessità di un giustificato motivo alla base delle proposte unilaterali di modifiche contrattuali relative ai servizi di pagamento, ove il cliente è un consumatore, a conferma della previsione già precedentemente in essere in forza dell’abrogato comma 5. “

Dec-20210625-15627

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